di Raffaele Lisco.
Clamorosa sentenza avversa, contro il “Regolamento Pesca” del Comune di Grado.
Nei giorni scorsi è andato a giudizio, presso l’ufficio del Giudice di Pace di Gorizia, il ricorso presentato da alcuni cittadini, contro il Regolamento Pesca emesso dal Comune di Grado con delibera n° 11 del 19.03.2019 e in seguito modificato il 26.05.2020 con delibera n°9 del Consiglio Comunale.
Il “Regolamento Pesca” della Laguna di Grado, atto fortemente voluto dall’amministrazione attuale del sindaco Dario Raùgna, aveva suscitato forti proteste tra gli abituali frequentatori della nostra laguna, pescatori sportivi residenti e non, ai quali le nuove “regole civiche” non erano piaciute.
Da qui la decisione di ricorrere in giudizio contro il punitivo regolamento del presidente della Commissione, “Fioronzo” Facchinetti. La sopraggiunta sentenza vincente n° 40/2021 del 10/03/2021, emessa dal Giudice di Pace di Gorizia, ha accolto le lamentele dei ricorrenti e stabilito che:
- Il Comune di Grado NON E’ BENEFICIARIO DI ALCUN USO CIVICO SULLA LAGUNA. E ciò vuol dire che NON può riservare la pesca in tali luoghi ai soli residenti, ma gli stessi devono pagare come gli altri il tributo dovuto al Comune, in caso contrario soggiaciono anche loro alla relativa sanzione.
- Il Comune di Grado, PUO’ Regolamentare la pesca nei suoi territori lagunari, ma NON PUO’ stabilire lui la relativa sanzione, la quale ai sensi e per gli effetti della Legge 689/81, va da un minimo di 25,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro. In caso di violazione si applica il doppio del minimo o in casi specifici il minimo, ovvero 25,00 Euro e NON 333,00 Euro.
- Il Giudice poi, nel dispositivo della Sentenza, ha stabilito che il Regolamento Comunale deve essere disapplicato nella parte in cui viene determinata una sanzione diversa da quella prevista dall’Art. 7 bis comma 1° del D.lgs. 267/2000, disponendo quindi implicitamente la revisione del Regolamento Comunale per la pesca nella Laguna di Grado.
- Benché non menzionato nel dispositivo finale della sentenza, va comunque ricordato che, un’area sottoposta a regolamentazione deve essere opportunamente ed idoneamente identificata da un’apposita cartellonistica presente sul posto; ma non solo, la stessa area DEVE essere opportunamente approvata dall’Istituto Idrografico della Marina Militare, identificata dall’apposita simbologia di cui alla Carta 11 dell’Istituto Idrografico della Marina Militare, nelle apposite carte nautiche edite dal suddetto Istituto.
La morale di questo ennesimo “ridimensionamento” delle bellicose (e illegittime) imposizioni “civiche”, ovvero il solito “regolamento” scritto con i piedi da chi si crede uno “statista” e invece è solamente un manifesto ignorante dei diritti basici del popolo (…), è sempre la stessa: cinque anni a deliberare puttanate, in seguito regolarmente bocciate da chi preposto a salvaguardare il diritto privato dei cittadini.
Questa è l’ultima conferma (in ordine di tempo) del “buongoverno” di Bellodezzzzia e i suoi compari, tempo e danaro sciupati per giocare agli amministratori e distruggere quel poco che era rimasto, dopo la legislatura Maricchio.
Questa volta, se n’è accorto anche il Giudice di Pace di Gorizia…
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